Art. 65-quater TUF 16.3.2018
Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione.
Dispositivo
(( (Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione).))
((1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65-bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini e' svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalita' quando decide di:
a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o
b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purche' cio' avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonche' degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).
1-bis. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione che abbina gli ordini dei clienti puo' decidere se, quando e in che misura abbinare due o piu' ordini all'interno del sistema. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 65-quinquies, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione puo' facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o piu' interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in un'operazione.
2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non puo' operare anche come internalizzatore sistematico. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un internalizzatore sistematico in modo tale da consentire l'interazione tra i propri ordini e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico, ne' si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra gli ordini dei diversi sistemi.
3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione puo' impiegare un'impresa di investimento per svolgere l'attivita' di market maker in tale sistema su base indipendente, a condizione che non vi siano stretti legami con il gestore medesimo.
4. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce meccanismi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti nel sistema in contropartita diretta con il gestore o con un'entita' dello stesso gruppo del gestore.
5. La Consob stabilisce con regolamento le informazioni che una Sim o una banca italiana o un gestore del mercato regolamentato devono fornire, per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici dettati dal presente articolo, in sede di autorizzazione alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione o ai fini della verifica richiesta dall'articolo 64, comma 7.
6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.))
((73))
-----------
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ratio Legis
Spiegazione