Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 79-quaterdecies TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Finalita' e poteri di vigilanza.

Dispositivo

Art. 79-quaterdecies

(( (Finalita' e poteri di vigilanza).))


((1. La vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrita' dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico.


2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.


3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento di cui al comma 2:


a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti;


b) procedere ad audizione personale;


c) eseguire ispezioni;


d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.


4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3.


5. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo.


6. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6.


7. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.


8. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.


9. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite.))



Ratio Legis


Spiegazione