Art. 86 TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
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Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
Dispositivo
Art. 86
(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)), chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso ((il depositario centrale di titoli)).
2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
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TUF 16.3.2018
Ratio Legis
Spiegazione
