Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 115-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Dispositivo

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)


1. Gli emittenti quotati e i soggetti ((da questi controllati)), o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita' lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.



Ratio Legis


Spiegazione