Art. 115-bis TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
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Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
Dispositivo
Art. 115-bis
(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)
1. Gli emittenti quotati e i soggetti ((da questi controllati)), o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita' lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.
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TUF 16.3.2018
Ratio Legis
Spiegazione