Art. n°
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Art. 147-quater TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Composizione del consiglio di gestione.

Dispositivo

Art. 147-quater

(Composizione del consiglio di gestione).


1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.


((1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter)). ((41))


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AGGIORNAMENTO (41)


La Legge 12 luglio 2011, n. 120 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti".



Ratio Legis


Spiegazione