Art. n°
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Art. 148-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Limiti al cumulo degli incarichi.

Dispositivo

Art. 148-bis

(( (Limiti al cumulo degli incarichi). ))


((1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo


degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti


degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo,


nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra


il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono


assumere presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi


V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti


avendo riguardo all'onerosita' e alla complessita' di ciascun tipo


di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al


numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento,


nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.


2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto


comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo


delle societa' di cui al presente capo, nonche' delle societa'


emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura


rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il


pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il


regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di


amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le


societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice


civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti


dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo)).



Ratio Legis


Spiegazione