Art. 148-bis TUF 16.3.2018
Limiti al cumulo degli incarichi.
Dispositivo
(( (Limiti al cumulo degli incarichi). ))
((1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo
degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti
degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo,
nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono
assumere presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi
V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti
avendo riguardo all'onerosita' e alla complessita' di ciascun tipo
di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al
numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento,
nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto
comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo
delle societa' di cui al presente capo, nonche' delle societa'
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il
pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di
amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le
societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice
civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti
dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo)).
Ratio Legis
Spiegazione
