Art. n°
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Art. 158 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Proposte di aumento di capitale

Dispositivo

Art. 158

Proposte di aumento di capitale


1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni e' rilasciato ((da un revisore legale o da una societa' di revisione legale)). Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla societa' di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.


2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della societa' di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finche' questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.


3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.


3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finche' questa non abbia deliberato.


4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.


5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.



Ratio Legis


Spiegazione