Art. 187-novies TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Operazioni sospette.
Dispositivo
Art. 187-novies
(( (Operazioni sospette). ))
(( 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo
unico nazionale e le societa' di gestione del mercato devono
segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a
ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione
delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB
stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a
tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in
considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire operazioni sospette, nonche' le modalita' e i termini di tali segnalazioni. ))
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Ratio Legis
Spiegazione