Art. n°
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Art. 13 Codice Privacy 19.9.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Violazione delle regole di condotta

Dispositivo

Art. 13

(Violazione delle regole di condotta)


1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni


competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.


2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente


codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,


le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.


3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte


degli utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio


delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del


decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del


rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione


competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere


temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della


violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono


essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.


4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato


cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1


e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di


condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.



Ratio Legis


Spiegazione