Art. 13 Codice Privacy 19.9.2018
Violazione delle regole di condotta
Dispositivo
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio
delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del
decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del
rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono
essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di
condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Ratio Legis
Spiegazione