Art. 8 Codice Privacy 19.9.2018
Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale
Dispositivo
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati
identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al
perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto
richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,
qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le
sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Ratio Legis
Spiegazione