Art. n°
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Art. 8 Codice Privacy 19.9.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale

Dispositivo

Art. 8

(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)


1. La comunicazione di dati personali, privi di dati


identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'


consentita per i trattamenti statistici, strumentali al


perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto


richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,


fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.


2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'


statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'


consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre


1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per


gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,


qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire


altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.


3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere


trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le


sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6


settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca


scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo


medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio


1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.



Ratio Legis


Spiegazione