Art. 122 Codice Crisi 2019
Poteri del tribunale concorsuale
Dispositivo
Poteri del tribunale concorsuale
1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;
b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
Ratio Legis
Spiegazione