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Art. 134 Codice Crisi 2019

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Revoca del curatore

Dispositivo

Art. 134

Revoca del curatore


1. Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.


2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.


3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore e' ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.



Ratio Legis


Spiegazione