Art. 165 Codice Crisi 2019
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Azione revocatoria ordinaria
Dispositivo
Art. 165
Azione revocatoria ordinaria
1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
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Ratio Legis
Spiegazione
