Art. 170 Codice Crisi 2019
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Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
Dispositivo
Art. 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
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