Art. n°
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Art. 375. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Autorizzazione del tribunale.

Dispositivo

Art. 375.

(Autorizzazione del tribunale).


Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:


1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;


2) costituire pegni o ipoteche;


3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;


4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.


L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.



Ratio Legis


Spiegazione