Art. 376. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita di beni.
Dispositivo
Art. 376.
(Vendita di beni).
Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
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