Art. n°
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Art. 376. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vendita di beni.

Dispositivo

Art. 376.

(Vendita di beni).


Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.


Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.



Ratio Legis


Spiegazione