Art. n°
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Art. 419. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.

Dispositivo

Art. 419.

(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori).


Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.


Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.


Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.((146))


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AGGIORNAMENTO (146)


La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:


"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."



Ratio Legis


Spiegazione