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Art. 423. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

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Dispositivo

Art. 423.

(Pubblicita').


Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.((146))


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AGGIORNAMENTO (146)


La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:


"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."



Ratio Legis


Spiegazione