Art. 473. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
Dispositivo
Art. 473.
(( (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). ))
((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa')).
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione
