Art. 476. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accettazione tacita.
Dispositivo
Art. 476.
(Accettazione tacita).
L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione