Art. n°
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Art. 641. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.

Dispositivo

Art. 641.

(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).


Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.


Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.



Ratio Legis


Spiegazione