Art. 641. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Dispositivo
Art. 641.
(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione