Art. 676. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti dell'accrescimento.
Dispositivo
Art. 676.
(Effetti dell'accrescimento).
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione