Art. 872. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Violazione delle norme di edilizia.
Dispositivo
Art. 872.
(Violazione delle norme di edilizia).
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facolta' di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
