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Art. 873. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distanze nelle costruzioni.

Dispositivo

Art. 873.

(Distanze nelle costruzioni).


Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.


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