Art. 880. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Presunzione di comunione del muro divisorio.
Dispositivo
Art. 880.
(Presunzione di comunione del muro divisorio).
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommita' e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere piu' alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione