Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 994. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Perimento delle mandre o dei greggi.

Dispositivo

Art. 994.

(Perimento delle mandre o dei greggi).


Se l'usufrutto e' stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.


Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.



Ratio Legis


Spiegazione