Art. 1000. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riscossione di capitali.
Dispositivo
Art. 1000.
(Riscossione di capitali).
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, e' necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non e' opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorita' giudiziaria.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione