Art. n°
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Art. 1204. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Terzi garanti.

Dispositivo

Art. 1204.

(Terzi garanti).


La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.


Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.



Ratio Legis


Spiegazione