Art. 1204. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Terzi garanti.
Dispositivo
Art. 1204.
(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione