Art. n°
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Art. 1201. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Surrogazione per volonta' del creditore.

Dispositivo

Art. 1201.

(Surrogazione per volonta' del creditore).


Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.



Ratio Legis


Spiegazione