Art. 1201. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Surrogazione per volonta' del creditore.
Dispositivo
Art. 1201.
(Surrogazione per volonta' del creditore).
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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