Art. 1269. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Delegazione di pagamento.
Dispositivo
Art. 1269.
(Delegazione di pagamento).
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
