Art. 1276. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Invalidita' della nuova obbligazione.
Dispositivo
Art. 1276.
(Invalidita' della nuova obbligazione).
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione