Art. n°
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Art. 1276. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Invalidita' della nuova obbligazione.

Dispositivo

Art. 1276.

(Invalidita' della nuova obbligazione).


Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.



Ratio Legis


Spiegazione