Art. 1316. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazioni indivisibili.
Dispositivo
Art. 1316.
(Obbligazioni indivisibili).
L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione