Art. n°
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Art. 1316. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni indivisibili.

Dispositivo

Art. 1316.

(Obbligazioni indivisibili).


L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.



Ratio Legis


Spiegazione