![]() Art. 1314. (Obbligazioni divisibili). Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte. ![]() Art. 1315. (Limiti alla divisibilita' tra gli eredi del debitore). Il beneficio della divisione non puo' essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e' stato incaricato di eseguire la prestazione o che e' in possesso della cosa dovuta, se questa e' certa e determinata. ![]() Art. 1316. (Obbligazioni indivisibili). L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti. ![]() Art. 1317. (Disciplina delle obbligazioni indivisibili). Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti. ![]() Art. 1318. (Indivisibilita' nei confronti con gli eredi). L'indivisibilita' opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore. ![]() Art. 1319. (Diritto di esigere l'intero). Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. ![]() Art. 1320. (Estinzione parziale). Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
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