Art. 1322. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Autonomia contrattuale.
Dispositivo
Art. 1322.
(Autonomia contrattuale).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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