Art. n°
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Art. 1357. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atti di disposizione in pendenza della condizione.

Dispositivo

Art. 1357.

(Atti di disposizione in pendenza della condizione).


Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.



Ratio Legis


Spiegazione