Art. 1357. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Dispositivo
Art. 1357.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione