Art. 1382. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della clausola penale.
Dispositivo
Art. 1382.
(Effetti della clausola penale).
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione