Art. 1398. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza senza potere.
Dispositivo
Art. 1398.
(Rappresentanza senza potere).
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione