Art. 1416. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rapporti con i creditori.
Dispositivo
Art. 1416.
(Rapporti con i creditori).
La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito e' anteriore all'atto simulato.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione