Art. 1425. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Incapacita' delle parti.
Dispositivo
Art. 1425.
(Incapacita' delle parti).
Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione