![]() Art. 1427. (Errore, violenza e dolo). Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti. ![]() Art. 1428. (Rilevanza dell'errore). L'errore e' causa di annullamento del contratto quando e' essenziale ed e' riconoscibile dall'altro contraente. ![]() Art. 1429. (Errore essenziale). L'errore e' essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto. ![]() Art. 1430. (Errore di calcolo). L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso. ![]() Art. 1431. (Errore riconoscibile). L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. ![]() Art. 1432. (Mantenimento del contratto rettificato). La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere. ![]() Art. 1433. (Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione). Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione e' stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato. ![]() Art. 1434. (Violenza). La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo. ![]() Art. 1435. (Caratteri della violenza). La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone. ![]() Art. 1436. (Violenza diretta contro terzi). La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. ![]() Art. 1437. (Timore riverenziale). Il solo timore riverenziale non e' causa di annullamento del contratto. ![]() Art. 1438. (Minaccia di far valere un diritto). La minaccia di far valere un diritto puo' essere causa di annullamento del contratto solo quando e' diretta a conseguire vantaggi ingiusti. ![]() Art. 1439. (Dolo). Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. ![]() Art. 1440. (Dolo incidente). Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
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