Art. 1457. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termine essenziale per una delle parti.
Dispositivo
Art. 1457.
(Termine essenziale per una delle parti).
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione