Art. n°
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Art. 1471. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieti speciali di comprare.

Dispositivo

Art. 1471.

(Divieti speciali di comprare).


Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:


1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;


2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;


3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;


4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.


Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.



Ratio Legis


Spiegazione