Art. 1501. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termini.
Dispositivo
Art. 1501.
(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione