Art. n°
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Art. 1501. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termini.

Dispositivo

Art. 1501.

(Termini).


Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.


Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.



Ratio Legis


Spiegazione