Art. n°
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Art. 1521. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vendita a prova.

Dispositivo

Art. 1521.

(Vendita a prova).


La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.


La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.



Ratio Legis


Spiegazione