Art. 1521. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita a prova.
Dispositivo
Art. 1521.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione