Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1537. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vendita a misura.

Dispositivo

Art. 1537.

(Vendita a misura).


Quando un determinato immobile e' venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita' di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile e' inferiore a quella indicata nel contratto.


Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.



Ratio Legis


Spiegazione