Art. 1545. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi del compratore.
Dispositivo
Art. 1545.
(Obblighi del compratore).
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione