Art. n°
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Art. 1545. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del compratore.

Dispositivo

Art. 1545.

(Obblighi del compratore).


Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.



Ratio Legis


Spiegazione