Art. n°
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Art. 1553. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Evizione.

Dispositivo

Art. 1553.

(Evizione).


Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.



Ratio Legis


Spiegazione