Art. 1553. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Evizione.
Dispositivo
Art. 1553.
(Evizione).
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
Ratio Legis
Spiegazione