Art. n°
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Art. 1558. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disponibilita' delle cose.

Dispositivo

Art. 1558.

(Disponibilita' delle cose).


Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.


Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.



Ratio Legis


Spiegazione