Art. 1567. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esclusiva a favore del somministrante.
Dispositivo
Art. 1567.
(Esclusiva a favore del somministrante).
Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
Ratio Legis
Spiegazione