Art. 1607. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Durata massima della locazione di case.
Dispositivo
Art. 1607.
(Durata massima della locazione di case).
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione